Ricorso ex art. 127 della Costituzione e art. 39 legge n. 87/1953
per  la  Regione  Abruzzo  (c.f.  n.  80003170661),  in  persona  del
Presidente p.t. dott. Luciano D'Alfonso, giusta  delibera  di  giunta
regionale n. 379 del 14 luglio 2017 (doc. 1), rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Vincenzo  Cerulli
Irelli            (c.f.            CRLVCN47C28H501X;             pec:
vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it;   fax   06.8414997)   e
Stefania       Valeri       (c.f.       VLRSFN67A54L103Y;        pec:
stefania.valeri@pec-avvocatiteramo.it),   elettivamente   domiciliata
presso il primo di essi in Roma, via Dora, n.  1,  giusta  delega  in
calce al presente atto; 
    Contro  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   p.t.,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello  Stato,
per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   dell'art.
52-quinquies, decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  inserito  dalla
legge di conversione del 21 giugno  2017,  n.  96,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 144,  per  violazione  degli
articoli 3; 117, 3° e 6° comma  Cost.,  nonche'  per  violazione  dei
principi  emersi  dalla  giurisprudenza  costituzionale  sulla  leale
collaborazione e sussidiarieta'. 
 
                                Fatto 
 
    1. Nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni  urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo», la legge di conversione del 21 giugno 2017, n.  96,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del  23  giugno  2017  ha
inserito l'art. 52-quinquies, rubricato «Sicurezza antisismica  delle
autostrade A24 e A25». 
    Detto art. 52-quinquies, in maniera molto dettagliata,  individua
le risorse economiche per il finanziamento degli interventi necessari
per la messa in sicurezza del  tratto  autostradale  A24  e  A25,  in
considerazione dell'elevato grado di sismicita' che  caratterizza  in
particolare il territorio abruzzese, subordinando detto finanziamento
alla presentazione di un piano di convalida contenente  l'indicazione
dei  lavori  urgenti   da   presentarsi   a   cura   della   societa'
concessionaria, nella specie Strada dei parchi s.p.a.; piano soggetto
all'approvazione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (da ora, MIT), al quale e' demandata anche  la  definizione
delle modalita' di attuazione della norma nonche' la  regolazione  di
un periodo transitorio. 
    Le risorse economiche per il  finanziamento  dei  lavori  vengono
individuate negli importi corrispondenti  alle  rate  dei  canoni  di
concessione che la societa' concessionaria deve versare al concedente
per gli anni 2015/2016, pari ad € 111.720.000,00 (canone annuo  di  €
55.860.000,00),  e,  le  predette  somme  -  il  cui  versamento   al
concedente e' attualmente sospeso -  dovranno  essere  versate  dalla
concessionaria ad Anas s.p.a. in tre rate (di importo  pari  a  ad  €
37.240.000,00), con scadenze determinate (31 marzo anni 2028, 2029  e
2030). 
    La norma dispone infatti che: 
        «1. Nel rispetto delle previsioni di cui  all'art.  1,  comma
183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  [secondo  cui  il  Governo
puo' rinegoziare con la societa' concessionaria delle autostrade  A24
e A25 le concessioni, a seguito degli eventi sismici verificatisi  in
Abruzzo nel 2009], e tenuto  conto  della  necessita'  e  urgenza  di
mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle  more
della  definizione  degli  strumenti  di  pianificazione  tecnica  ed
economica  dell'intero  impianto  infrastrutturale,   l'obbligo   del
concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione
di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il
18  novembre  2009,  relative  agli  anni  2015  e   2016,   ciascuna
dell'importo  di  euro  55.860.000  comprendente  gli  interessi   di
dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di  convalida
per interventi urgenti, presentato  dal  concessionario  entro  venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente  comma,
da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo  decreto  sono  altresi'
definite le modalita'  di  attuazione  della  presente  disposizione,
nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo  e'
destinato all'immediato  avvio  dei  lavori  di  messa  in  sicurezza
antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il
versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della
concessione, tutte di spettanza dell'Anas S.p.A., per  complessivi  €
111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo  di  ciascuno  degli
anni 2028,  2029  e  2030,  ognuna  delle  quali  dell'importo  di  €
37.240.000 con maggiorazione degli interessi  maturati  calcolati  al
tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti
rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.» (doc. 2). 
    Sul  punto  si  osserva  sin  d'ora  che  tale  normativa,  cosi'
dettagliata e incidente sugli interessi  della  Regione  Abruzzo,  e'
stata adottata senza alcuna previa intesa con la Regione stessa e  in
difetto  di  qualsiasi  procedura  che  la  abbia  in  qualche   modo
coinvolta; inoltre, anche la futura  attuazione  di  detta  norma,  e
l'approvazione del piano di convalida dei lavori mancano di qualsiasi
previsione che assicuri un coinvolgimento della predetta Regione. 
    2. La Direzione generale per la  vigilanza  sulle  concessionarie
autostradali del MIT, con provvedimento prot. n. 6767 del  14  aprile
2017 «Autostrade A24 e A25. Interventi di messa in sicurezza  urgente
'A':  Viadotti  -  Interventi  diffusi  per  la   prevenzione   della
scalinatura degli impalcati. Progetto esecutivo» (doc. 3),  esaminato
il progetto esecutivo  dei  lavori  presentato  dalla  concessionaria
Strada dei Parchi s.p.a. per la realizzazione  degli  «interventi  di
adeguamento e messa in sicurezza urgente (M.I.S.U.) delle  autostrade
A24 e A25 - Antiscalinamento» ha dichiarato di «condividere in  linea
tecnica la proposta...», ed ha indicato l'importo totale dei relativi
lavori in € 169.456.289,05, modificando sul punto, la proposta  della
societa'. 
    2.1. Con successiva nota prot. n. 7685 del 3  maggio  2017  (doc.
4), il MIT ha sollecitato Strada dei Parchi s.p.a.  a  procedere  con
l'immediato avvio  delle  procedure  necessarie  all'affidamento  dei
lavori e relative cantierizzazioni»,. 
    A seguito di detto provvedimento la societa' Strada  dei  Parchi,
con propria nota del 5 maggio 2017, ha rappresentato al MIT  di  aver
provveduto all'affidamento dei lavori  ed  ha  contestato  l'avvenuta
riduzione degli importi dei lavori, contenuta nel  provvedimento  del
MIT n. 6767/2017, e la mancata copertura finanziaria dei lavori. 
    In riscontro, il MIT, con nota prot. n. 7943 del  5  maggio  2017
(doc. 5) ha affermato  che  il  proprio  provvedimento  n.  6767/2017
integra  «esclusivamente  una   condivisione   tecnica   dell'ipotesi
progettuale presentata», e che  l'Ufficio  ha  espresso  «le  proprie
valutazioni di congruita' sui prezzi e sugli  obblighi  convenzionali
relativi alle previsioni di spesa, ritenendo non totalmente  adeguate
le proposte» della societa'. Nella nota cit. si afferma  poi  che  il
provv.  n.  6767  non  contiene  «alcun  riferimento  alla  copertura
finanziaria dell'intervento»  e  «non  puo'  essere  in  nessun  caso
considerato rilevante» a tal fine. 
    2.2. Avverso detti provvedimenti del MIT, la societa' Strada  dei
Parchi ha proposto ricorso  per  l'annullamento,  previa  sospensiva,
innanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio   (r.g.   n.
4335/2017), il quale con ordinanza della I sezione del 7 giugno 2017,
n. 2855, ha sospeso i provvedimenti gravati, ritenendo che  i  lavori
per il cd. antiscalinamento  delle  tratte  autostradali  A24  e  A25
«vengano proseguiti, utilizzando  le  rate  del  corrispettivo  della
concessione relative  agli  anni  2015  e  2016,  di  pertinenza  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  accantonate»  dalla
societa' Strada dei Parchi (doc. 6). Pende appello cautelare  innanzi
al Consiglio di Stato avverso detta ordinanza proposto dal Ministero. 
    3. La disciplina contenuta nell'art. 52-quinquies,  decreto-legge
n. 50/2017 conv. legge n. 96/2017 cit., si pone in  palese  contrasto
con gli articoli 3; 117, 3° e 6° comma Cost., nonche' con i  principi
espressi   dalla   giurisprudenza   costituzionale   in    tema    di
sussidiarieta' e leale collaborazione, e per tale motivo  la  Regione
Abruzzo,  ritenendo  che  la  norma  violi  la   propria   competenza
legislativa in materia, come sopra rappresentata e difesa, ne  chiede
la dichiarazione di incostituzionalita' per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
I.    Illegittimita'    costituzionale    dell'art.     52-quinquies,
decreto-legge n.  50/2017  conv.  legge  n.  96/2017  per  violazione
dell'art. 117, 3° comma della Costituzione. Violazione  dei  principi
che sorreggono la competenza legislativa concorrente  Stato/Regioni -
Violazione  dei  principi  della  giurisprudenza  costituzionale   in
materia. 
    Come  visto,  l'art.  52-quinquies,  in  modo   assai   puntuale,
individua le risorse economiche per il finanziamento degli interventi
necessari per la messa in sicurezza del  tratto  autostradale  A24  e
A25, a causa della sismicita'  che  caratterizza  in  particolare  il
territorio abruzzese  attraversato  da  tali  tratte,  disponendo  la
presentazione da parte di Strada dei Parchi di un piano di  convalida
dei lavori, da presentarsi entro 20 giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione; l'approvazione di detto  piano  da
parte del MIT con decreto ministeriale (da adottarsi entro il termine
del 31 agosto 2017) con cui definire anche le modalita' di attuazione
della  norma  e  la  regolazione  di  un  periodo   transitorio;   la
sospensione del pagamento delle rate dei canoni  concessori  relative
agli anni  2015/2016  da  parte  di  Strada  dei  Parchi  al  proprio
concedente; il  versamento  da  parte  di  Strada  dei  Parchi  delle
predette rate sospese a favore di Anas s.p.a., da effettuarsi secondo
modalita' e  termini  stabiliti  (tre  rate  di  importo  pari  ad  €
37.240.000,00, da versare entro il 31 marzo degli anni 2028,  2029  e
2030); 
    Detta disposizione viola l'art. 117, 3° comma della Costituzione,
sotto diversi  profili,  in  quanto  incide,  con  una  normativa  di
dettaglio, su tre materie diverse,  con  riferimento  alle  quali  e'
prevista la potesta' legislativa concorrente. 
    Come noto, ai sensi di detta norma «nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta'  legislativa,  salvo  che
per la  determinazione  dei  principi  fondamentali,  riservata  alla
legislazione dello Stato». 
    Ebbene, l'art. 52-quinquies interviene innanzitutto nella materia
della «protezione civile», dal momento che, in considerazione  «della
necessita' e dell'urgenza di  mettere  in  sicurezza  antisismica  le
autostrade A24 e A25», essa prevede che  le  risorse  accantonate  da
Strada dei Parchi corrispondenti  ai  canoni  concessori  degli  anni
2015/2016 siano destinate «all'immediato avvio dei lavori di messa in
sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25». 
    Sul punto codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto che «la disciplina
degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla  materia  della
«protezione  civile»,  di  competenza  concorrente  ...  per  la  sua
attinenza  anche  a   profili   di   incolumita'   pubblica»   (Corte
costituzionale, 29 maggio 2013, n. 101), i quali  vengono  certamente
in rilievo nel caso di specie, atteso, come detto, l'elevato grado di
sismicita'  del  territorio  abruzzese  (in  senso   analogo,   Corte
costituzionale,  11  dicembre  2013,  n.  300  «la  disciplina  degli
interventi  edilizi  in  zona  sismica  attiene  alla  materia  della
«protezione civile», di competenza concorrente»). 
    L'incidenza della norma in materia di «protezione civile» e'  poi
confermata dall'espresso richiamo che  l'art.  52-quinquies  fa  alle
«previsioni di cui all'art. 1, comma  183  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228», nel cui «rispetto»  e'  disposta  la  sospensione  del
pagamento delle rate dei  suddetti  canoni  concessori  e  dunque  la
destinazione degli stessi alla realizzazione dei lavori. Tale art. 1,
comma 183, legge n. 228/2012 prevede la facolta' per  il  Governo  di
rinegoziare con Strada dei Parchi le condizioni della concessione «in
considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali
opere strategiche per le finalita' di protezione civile». 
    Infine, il  fatto  che  l'art.  52-quinquies  cit.  ricada  nella
materia della «protezione civile» e' confermato dalla circostanza che
dette autostrade costituiscono l'unico accesso rapido  ai  principali
centri dell'Abruzzo in caso  di  gravi  eventi  sismici  e  calamita'
naturali,  come  peraltro  accaduto  nel  2009   con   il   terremoto
dell'Aquila, e nel 2017 con la valanga di Rigopiano. 
    Inoltre, l'art. 52-quinquies cit. ricade anche nella  materia  di
legislazione concorrente «grandi reti  di  trasporto»,  tale  dovendo
essere considerata la rete autostradale  oggetto  di  disciplina,  in
ragione della sua infungibilita' quale  collegamento  viario  tra  la
sponda tirrenica e quella adriatica. 
    Da ultimo, l'art.  52-quinquies  incide  altresi'  sulla  materia
«governo del territorio», la quale «comprende, in linea di principio,
tutto cio' che attiene all'uso del territorio» (Corte costituzionale,
7 ottobre 2003, n.  307),  «e,  dunque,  l'insieme  delle  norme  che
consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai  quali
possono essere regolati gli usi ammissibili  del  territorio»  (Corte
costituzionale, 11 maggio 2017, n. 105; 14 ottobre 2005, n. 383).  La
norma, infatti, mirando ad assicurare la  messa  in  sicurezza  della
rete autostradale  attraverso  lo  svolgimento  di  appositi  lavori,
produce  conseguenze  significative  sul  sistema  di  viabilita'  in
generale - e dunque anche sulle arterie diverse dalle autostrade - in
quanto lo svolgimento dei detti lavori  puo'  produrre  una  maggiore
affluenza  del  traffico  su  percorsi  alternativi  regionali,   con
conseguente aggravio dei costi di manutenzione, nonche' dei  fenomeni
di inquinamento nei territori limitrofi; cio' che si riverbera  sulla
stessa vivibilita' delle zone interessate. 
    Tanto chiarito, sulla base del chiaro disposto  di  cui  all'art.
117, 3° comma della Costituzione, e dei principi espressi da  codesta
ecc.ma Corte in materia, la potesta' legislativa dello  Stato,  nelle
materie  di  competenza  concorrente,  puo'   esplicarsi   unicamente
attraverso la predisposizione di una disciplina intesa  a  dettare  i
«principi  fondamentali»,  essendo,  al  contrario,  riservata   alla
potesta'  legislativa  regionale  la  definizione   della   normativa
sostanziale e di dettaglio. Inoltre in  tali  materie  di  competenza
concorrente, la potesta'  regolamentare  e'  espressamente  riservata
alle Regioni (art. 117, 6° comma della Costituzione). 
    Sul punto, codesta ecc.ma Corte ha chiarito  che  la  distinzione
tra i principi fondamentali e le norme c.d. di dettaglio, benche' non
possa essere stabilita in modo preciso per ogni settore di disciplina
normativa, comporta che  la  legge  statale,  nel  definire  i  detti
principi, possa «prescrivere criteri ed obiettivi ... ma non  imporre
nel dettaglio gli strumenti concreti da  utilizzare  per  raggiungere
quegli obiettivi» (Corte costituzionale, 17 dicembre 2004, n. 390; in
senso analogo, Corte costituzionale, 22  ottobre  2013,  n.  272;  30
dicembre 2009, n. 340; 2 luglio 2009, n. 200; 5 maggio 2006, n. 181).
In altri termini, «il rapporto tra normativa di principio e normativa
di dettaglio [...] deve essere inteso nel senso che l'una e' volta  a
prescrivere   criteri   ed   obiettivi,   mentre   all'altra   spetta
l'individuazione degli strumenti concreti» (Corte  costituzionale,  9
marzo 2016, n. 49). 
    A fronte di un tale criterio di riparto, l'adozione da parte  del
legislatore  statale  di  discipline  di  dettaglio  in  materie   di
competenza concorrente realizza  una  violazione  dell'art.  117,  3°
comma; e ne consegue l'interesse e la legittimazione della Regione ad
impugnare innanzi a codesta ecc.ma Corte la norma legislativa  lesiva
della sua sfera di competenza. 
    Sul  punto  si  richiama  il   consolidato   orientamento   della
giurisprudenza  costituzionale,  secondo   cui   «le   Regioni   sono
legittimate a censurare, in via  di  impugnazione  principale,  leggi
dello Stato ... per questioni attinenti al riparto  delle  rispettive
competenze» (Corte costituzionale, 18 giugno 2008, n. 216;  in  senso
analogo, cfr. Corte costituzionale, 14 luglio 2017, n. 195; 18 luglio
2013, n. 205; 14 giugno 2012, n. 151; 2 febbraio 2011, n. 33). 
    Applicando dette norme e principi giurisprudenziali  al  caso  di
specie e' evidente che l'art. 52-quinquies cit. viola  palesemente  i
limiti della potesta' legislativa regionale. La citata  disposizione,
infatti, del tutto al di fuori dei limiti della potesta'  legislativa
statale come quella competente  a  dettare  i  principi  fondamentali
nelle  materie  coinvolte,  prevede   una   disciplina   puntuale   e
direttamente applicabile in  ordine  alla  realizzazione  dei  lavori
autostradali nella rete abruzzese. 
    La norma, infatti, oltre ad individuare la copertura  finanziaria
degli interventi di  messa  in  sicurezza  della  rete  autostradale,
disciplina puntualmente il procedimento per l'approvazione del  piano
di convalida di tali interventi,  arrivando  a  definire  il  termine
entro il quale il concessionario e'  tenuto  alla  presentazione  del
piano («venti giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione...»), nonche' il termine per la sua approvazione, fissato
al 31 agosto 2017. Si prevede inoltre che  l'approvazione  del  piano
avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture, attraverso  il
quale «sono  altresi'  definite  le  modalita'  di  attuazione  della
presente  disposizione»  nonche'  la  regolazione  di   un   «periodo
transitorio». In  questo  modo  l'art.  52-quinquies  prevede  dunque
l'esercizio   di   funzioni    amministrative    puntuali,    nonche'
sostanzialmente normative (normazione secondaria) a  livello  statale
attraverso l'adozione del predetto decreto. 
    Il contenuto dettagliato della norma e' poi tale  che  la  stessa
prevede la sospensione ex lege di una clausola  di  un  contratto  di
concessione in essere tra due parti, la societa' Strada dei Parchi  e
il proprio concedente, imponendo il versamento  di  alcune  rate  dei
canoni di concessione in  favore  di  un  soggetto  terzo  (Anas),  e
indicando altresi' l'ammontare delle  rate  (€  37.240.000,00)  e  il
termine entro cui effettuare i rispettivi  versamenti  (31  marzo  di
ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030). 
II. Violazione dell'art. 117,  3°  comma  della  Costituzione,  sotto
altro profilo - Violazione  dei  principi  costituzionali  emersi  in
giurisprudenza sulla c.d. leale collaborazione e sussidiarieta'. 
    L'art. 52-quinquies cit., risulta in ogni caso costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui, dettando una disciplina di  dettaglio
ed avendo attribuito ad un decreto del MIT l'approvazione  del  piano
di convalida, nonche' la definizione delle  modalita'  di  attuazione
della norma e la regolazione di un periodo transitorio, ha allocato a
livello centrale funzioni amministrative senza prevedere alcuna forma
di cooperazione con la Regione Abruzzo, la  quale  non  e'  stata  in
alcun modo coinvolta nella definizione della disciplina recata  dalla
norma, ne' e' espressamente previsto che tale coinvolgimento  avvenga
al momento dell'esercizio delle funzioni predette. 
    Questa difesa non ignora invero che, alla luce di una consolidata
giurisprudenza  costituzionale,  il  normale  riparto  di  competenze
legislative tra Stato e Regioni, cosi' come stabilito  dall'art.  117
della Costituzione, puo' subire  modifiche  ove  vengano  in  rilievo
interessi la cui dimensione trascende l'ambito regionale. 
    In questi casi puo' sorgere infatti l'esigenza di  assicurare  un
esercizio  unitario  delle  funzioni  amministrative,  attraverso  la
relativa imputazione ad organi statali, come quelle intese a tutelare
interessi non riferibili ad una  singola  Regione;  sicche',  «quando
l'istanza di esercizio unitario trascende anche  l'ambito  regionale,
la funzione amministrativa puo' essere esercitata dallo  Stato.  Cio'
non puo' restare  senza  conseguenze  sull'esercizio  della  funzione
legislativa, giacche' il principio di legalita', il quale impone  che
anche le funzioni assunte  per  sussidiarieta'  siano  organizzate  e
regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole
Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare
funzioni amministrative attratte a livello nazionale e  ad  affermare
che solo la legge statale possa  attendere  a  un  compito  siffatto»
(Corte costituzionale, sentenza 1° ottobre 2003, n. 303). 
    Ne consegue, a detta di codesta ecc.ma Corte,  che  «il  problema
della competenza legislativa dello  Stato  non  puo'  essere  risolto
esclusivamente alla luce dell'art. 117 della Costituzione. E' infatti
indispensabile una ricostruzione che tenga conto  dell'esercizio  del
potere  legislativo  di  allocazione  delle  funzioni  amministrative
secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza
di cui al  primo  comma  dell'art.  118  della  Costituzione»  (Corte
costituzione, 13 gennaio 2004, n. 6). 
    Sulla base di tali premesse, la legge  statale  puo'  allocare  a
livello centrale la titolarita' di funzioni amministrative laddove la
dimensione  degli  interessi  curati  lo  renda   necessario   (Corte
costituzionale,  sentenza  n.  303/2003  cit.:  «nelle   materie   di
competenza  statale  esclusiva  o  concorrente  ...  la  legge   puo'
attribuire allo Stato funzioni amministrative e ...  in  ossequio  ai
canoni fondanti dello Stato di diritto, essa  e'  anche  abilitata  a
organizzarle  e  regolarle,   al   fine   di   renderne   l'esercizio
permanentemente raffrontabile a un parametro legale»). Cio'  comporta
che, al ricorrere dei predetti interessi, le funzioni  amministrative
divengono oggetto di  disciplina  statale,  anche  sugli  aspetti  di
dettaglio, vale a dire anche al di la' della soglia dei principi. 
    In altri termini, ove il legislatore  statale,  al  ricorrere  di
interessi  ed  esigenze  unitarie,  abbia   regolato   una   funzione
amministrativa  in   una   materia   appartenente   alla   competenza
concorrente o residuale della Regione, «la distinzione tra  normativa
di principio e normativa di dettaglio  e'  destinata  a  dissolversi»
(Corte costituzione, 12 luglio 2017, n. 170). 
    Tuttavia, la sola allegazione, da parte del legislatore  statale,
di un interesse nazionale «non  e'  ...  sufficiente  a  giustificare
l'esercizio da parte dello Stato di  una  funzione  di  cui  non  sia
titolare  in   base   all'art.   117   della   Costituzione»   (Corte
costituzione,  n.  303/2003  cit.).  Infatti,  come  riconosciuto  da
codesta ecc.ma Corte, la deroga al riparto di competenze tra Stato  e
Regioni, cosi' come stabilito dall'art. 117 della Costituzione  -  e,
in  specie,  l'esercizio  da  parte  dello  Stato  di  una   potesta'
legislativa  intesa  a   dettare,   nelle   materie   di   competenza
concorrente, anche la normativa di dettaglio - puo' avvenire «solo se
la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione  di
funzioni regionali  da  parte  dello  Stato  sia  proporzionata,  non
risulti affetta da irragionevolezza alla  stregua  di  uno  scrutinio
stretto di costituzionalita', e sia oggetto di un  accordo  stipulato
con la Regione interessata» (Corte costituzione, sentenza n. 303/2003
cit.). 
    Secondo l'orientamento di  cui  alla  citata  sentenza,  infatti,
«l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre  [in  capo
allo Stato],  insieme  alla  funzione  amministrativa,  anche  quella
legislativa, puo' aspirare  a  superare  il  vaglio  di  legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovverosia  le  intese  che  devono  essere
condotte in base al  principio  di  lealta'»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 303/2003 cit.). 
    La stessa Corte, del resto,  anche  in  successive  pronunce,  ha
ribadito che la legge statale «deve risultare adottata a  seguito  di
procedure che assicurino la partecipazione  dei  livelli  di  Governo
coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione  o,  comunque,
deve prevedere adeguati meccanismi di  cooperazione  per  l'esercizio
concreto delle funzioni amministrative allocate in capo  agli  organi
centrali» (Corte costituzione, 13 gennaio 2004, n. 6). 
    Cio', nel rispetto del  principio  di  leale  collaborazione,  in
ossequio al quale «il legislatore statale deve  predisporre  adeguati
strumenti di  coinvolgimento  delle  Regioni,  a  difesa  delle  loro
competenze. L'obiettivo e'  contemperare  le  ragioni  dell'esercizio
unitario   delle   stesse   con   la    garanzia    delle    funzioni
costituzionalmente attribuite alle  autonomie  (sentenze  n.  65  del
2016, n. 88 del 2014 e n. 139  del  2012)»  (Corte  costituzione,  25
novembre 2016, n. 251). 
    Con le surrichiamate pronunce  codesta  ecc.ma  Corte  ha  dunque
fissato  una  serie  di   punti   fermi   da   rispettare   affinche'
l'allocazione di funzioni amministrative a livello  centrale,  ed  il
contestuale intervento del legislatore statale in  materie  riservate
alla potesta' legislativa regionale,  possa  superare  il  vaglio  di
costituzionalita'. In tal senso, come detto, e' necessario rispettare
un apposito iter procedimentale - che  preceda  l'approvazione  della
norma statale ovvero che, pur facendo seguito a questa, si svolga  al
momento  della  sua  concreta  attuazione  -  il  quale  assicuri  il
raggiungimento di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, in
ordine all'individuazione  della  disciplina  che  incide  in  ambiti
riservati alla competenza regionale. 
    II.1. Alla stregua delle  anzidette  coordinate  ermeneutiche  e'
agevole rilevare che la disciplina recata dall'art. 52-quinquies  non
rispetta i canoni elaborati dalla giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma
Corte in ordine al riparto di competenze tra Stato e Regioni. 
    Come detto, la norma  citata,  oltre  a  dettare  una  disciplina
puntuale che supera la c.d. soglia dei  principi  fondamentali  della
materia, rimette al MIT,  con  proprio  decreto,  l'approvazione  del
piano di convalida dei lavori da svolgersi  sulle  reti  autostradali
abruzzesi A24 e A25, nonche' le altre modalita' di  attuazione  della
norma, ivi compresi gli aspetti tecnici-economici dell'operazione,  e
la regolazione di un periodo transitorio. 
    Invero, si puo' ammettere che i lavori  sulla  rete  autostradale
specificati   nel   piano   di   convalida,   seppure    interessanti
principalmente  il  territorio  abruzzese,  richiedano  un  esercizio
unitario delle funzioni amministrative relative, a livello statale, e
dunque giustifichino l'approvazione di detto piano da parte del  MIT.
Tuttavia, pur a voler considerare tale  circostanza,  resta  evidente
l'incostituzionalita' della norma citata, la quale,  da  un  lato  e'
stata adottata senza  alcun  coinvolgimento  della  Regione  Abruzzo,
dall'altro prevede che l'esercizio delle funzioni  amministrative  da
parte del MIT avvenga in assenza di un'intesa - forte  o  debole  che
sia - o di una qualsiasi altra forma di cooperazione  con  la  stessa
Regione, le cui prerogative ad essa riconosciute dalla Costituzione e
dai principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza di cui  s'e'
detto sopra, risultano palesemente violate. 
    Invero, richiamando ancora una volta la giurisprudenza di codesta
ecc.ma Corte, va rilevato che «affinche' (...) nelle materie  di  cui
all'art. 117, terzo e quarto comma,  della  Costituzione,  una  legge
statale possa legittimamente  attribuire  funzioni  amministrative  a
livello  centrale  ed  al  tempo  stesso  regolarne  l'esercizio,  e'
necessario che essa detti una disciplina (...)  che  sia  adottata  a
seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli  di
Governo coinvolti attraverso strumenti  di  leale  collaborazione  o,
comunque,  attraverso  adeguati  meccanismi   di   cooperazione   per
l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate  in  capo
agli organi centrali» (Corte costituzionale 22 luglio 2010, n. 278). 
    Dunque, «solo la presenza di tali presupposti,  alla  stregua  di
uno scrutinio stretto di costituzionalita', consente di  giustificare
la scelta statale dell'esercizio unitario  di  funzioni,  allorquando
emerga l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni  medesime  (ex
plurimis, sentenze n. 76 del 2009, n. 339 e n. 88 e del 2007, n.  214
del 2006, n. 242 e n. 151 del 2005)» (Corte costituzionale, 22 luglio
2011, n. 232). 
    Piu' in particolare, codesta ecc.ma Corte sul principio di  leale
collaborazione,  ha  evidenziato  che  «nei  casi  di  attrazione  in
sussidiarieta'  di  funzioni  relative  a  materie  rientranti  nella
competenza  concorrente  di  Stato  e  Regioni,  e'  necessario,  per
garantire   il   coinvolgimento   delle   Regioni   interessate,   il
raggiungimento di un'intesa,  in  modo  da  contemperare  le  ragioni
dell'esercizio unitario  di  date  competenze  e  la  garanzia  delle
funzioni costituzionalmente attribuite  alle  Regioni  (ex  plurimis,
sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)» (sentenza n. 165 del 2011;
v. anche sentenza n. 278 del 2010; sentenze n. 383 e n. 62 del  2005,
n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)» (Corte  costituzionale,  27  giugno
2012, n. 163). 
    Ancora, codesta Corte, con  riferimento  alle  norme  legislative
statali che incidono su materie di competenza regionale  concorrente,
ha ribadito, anche di recente,  che  in  tali  casi  la  legge  «deve
risultare  adottata  a  seguito  di  procedure  che   assicurino   la
partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso  strumenti
di leale collaborazione o, comunque,  si  devono  prevedere  adeguati
meccanismi di' cooperazione per l'esercizio concreto  delle  funzioni
amministrative  allocate  in  capo  agli  organi   centrali»   (Corte
costituzionale,  21  gennaio  2016,  n.  7).  E,  con  riferimento  a
quest'ultimo profilo, ha evidenziato che «nella perdurante assenza di
una  trasformazione  delle  istituzioni  parlamentari  e,   piu'   in
generale, dei procedimenti legislativi ... la legislazione statale di
questo tipo «puo' aspirare  a  superare  il  vaglio  di  legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al principio di lealta'» (sentenza n. 303 del 2003)»
(sentenza n. 6 del 2004)» (Corte costituzionale, n. 7/2016 cit.). 
    Si e' aggiunto inoltre che deve trattarsi di c.d. «intese  forti»
«non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non
nella «ipotesi estrema, che si' verifica allorche'  l'esperimento  di
ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace»  (sentenza
n. 165 del 2011;  in  seguito,  sentenza  n.  179  del  2012;  (Corte
costituzionale, n. 7/2016 cit.). 
    Da quanto rilevato risulta evidente che tali principi sono  stati
violati con l'adozione della norma di cui all'art. 52-quinquies,  non
essendo stata prevista alcuna procedura  di  intesa  (ne'  forte  ne'
debole)  e  non   essendo   stati   attivati   altri   strumenti   di
coinvolgimento della Regione, ne' prima dell'adozione della norma ne'
al momento dell'esercizio, in concreto, delle funzioni amministrative
di cui si tratta. 
    In  conclusione,  anche  sotto  tale   profilo,   volendo   cioe'
considerare che i  lavori  da  realizzare  sull'arteria  autostradale
abruzzese abbiano una rilevanza sovraregionale, tale da  giustificare
l'intervento del Ministero delle  infrastrutture  per  l'approvazione
degli stessi, l'allocazione in capo al Ministero di detta funzione di
approvazione non puo' essere legittimamente effettuata in assenza  di
un  procedimento  di  intesa  o  di  coordinamento  con  la   Regione
interessata. 
    Del  resto,  vale  anche  la  pena  rilevare   che   il   mancato
coinvolgimento  della  Regione  nella   definizione   del   contenuto
dell'art. 52-quinquies ha determinato gia' un  concreto  pregiudizio,
se solo si considera che le risorse indicate nella norma  (pari  a  €
111.720.000,00) sono insufficienti rispetto al costo  di  alcuni  dei
lavori, e cioe' quelli di cd.  antiscalinamento,  quantificati  in  €
169.456.289,05, dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
con la citata nota prot. n. 6767/2017. L'intervento  unilaterale  del
legislatore statale - che in alcun modo ha coinvolto la Regione nella
quantificazione delle risorse da destinare agli interventi di cui  si
tratta - ha dunque avuto l'effetto  di  assegnare  al  concessionario
risorse insufficienti per la messa  in  sicurezza  antisismica  delle
autostrade  A24  e  A25;  cio'  che  puo'  pregiudicare  la  completa
realizzazione dei  lavori,  a  discapito  degli  interessi  regionali
coinvolti. 
    Il rischio grave di tale incapienza e' quello di  determinare  un
consistente incremento delle tariffe autostradali, a totale discapito
degli utenti della autostrada, necessarie per assicurare a Strada dei
Parchi la disponibilita' delle risorse  per  la  realizzazione  degli
interventi di messa in sicurezza. 
III.   Illegittimita'    costituzionale    dell'art.    52-quinquies,
decreto-legge n. 50/2017 come inserito dalla legge di conversione  n.
96/2017, per violazione dell'art. 117, 6° comma della Costituzione. 
    L'art. 52-quinquies cit. risulta incostituzionale anche sotto  un
diverso profilo, nella parte in cui demanda al decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da approvare entro il 31 agosto
2017, la definizione delle «modalita' di  attuazione  della  presente
disposizione», nonche' la regolazione di un periodo transitorio. 
    In tal modo, dunque, il legislatore ha demandato al MIT non  solo
l'esercizio di una funzione amministrativa  -  che,  come  visto,  si
esplica  attraverso  l'approvazione,  con  decreto,  del   piano   di
convalida -  ma  anche  l'esercizio  di  una  potesta'  di  carattere
regolamentare, laddove il predetto decreto e' inteso  a  definire  le
modalita'  di  attuazione  della  norma  e  a  regolare  un   periodo
transitorio,  peraltro  non  puntualmente  definito.  Cio'   tuttavia
evidenzia la violazione dell'art. 117, 6° comma  della  Costituzione,
ai sensi del quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La
potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia». 
    Sul punto, codesta Corte ha gia' osservato che in  ragione  della
citata previsione di cui all'art. 117, 6° comma  della  Costituzione,
anche ove sussistano esigenze unitarie che consentono al  legislatore
statale di allocare a livello centrale le funzioni amministrative,  e
dettare  una  disciplina  di  dettaglio  in  materie  riservate  alla
competenza della Regione, «alla fonte secondaria statale  e'  inibita
in radice la possibilita' di  vincolare  l'esercizio  della  potesta'
legislativa  regionale  o  di  incidere  su  disposizioni   regionali
preesistenti (sentenza n. 22 del  2003);  e  neppure  i  principi  di
sussidiarieta' e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali
una capacita' che  e'  estranea  al  loro  valore,  quella  cioe'  di
modificare gli ordinamenti regionali a livello primario». Ne consegue
che ai regolamenti statali, e nella specie, al decreto del MIT,  «non
puo' quindi essere ...  riconosciuta  l'attitudine  a  vanificare  la
collocazione sistematica delle fonti conferendo primarieta'  ad  atti
che possiedono lo statuto giuridico di fonti secondarie e a degradare
le fonti regionali a  fonti  subordinate  ai  regolamenti  statali  o
comunque a questi condizionate» (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
303/2003 cit.). 
    In tal senso, infatti, la stessa Corte osserva che «se  ...  alla
legge statale e' consentita l'organizzazione e  la  disciplina  delle
funzioni amministrative assunte in sussidiarieta', va  precisato  che
la  legge  stessa  non  puo'  spogliarsi  della  funzione  regolativa
affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando  i  principi
che   orientino    l'esercizio    della    potesta'    regolamentare,
circoscrivendone la discrezionalita'» (Corte costituzionale, sentenza
n. 303/2003 cit.), dovendo  la  legge  statale  colmare  ogni  spazio
normativo. 
    Anche sotto tale profilo, dunque,  e'  evidente  l'illegittimita'
dell'art.   52-quinquies   cit.   per    violazione    del    dettato
costituzionale, nella parte in cui demandando al decreto ministeriale
la disciplina delle modalita' di  attuazione  della  norma  primaria,
viola il rigido riparto  di  competenze  sancito  dalla  Costituzione
all'art. 117, 6° comma. 
IV.    Illegittimita'    costituzionale    dell'art.    52-quinquies,
decreto-legge  n.  50/2017,  per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, sotto il  profilo  dei  principi  di  ragionevolezza  e
coerenza logica. 
    Da ultimo, la norma di cui all'art.  52-quinquies  cit.  presenta
profili di illegittimita' costituzionale in relazione ai principi  di
ragionevolezza e di coerenza logica. 
    Sul punto invero merita di essere osservato che  la  disposizione
anzidetta, la cui ratio e'  quella  di  assicurare  la  realizzazione
degli interventi per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25
- cio' che risulta evidente anche dalla rubrica della disposizione in
esame («sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25») -  prevede
che il concessionario  effettui  i  predetti  lavori  utilizzando  le
risorse corrispondenti alle rate dei canoni concessori relative  agli
anni  2015/2016;  rate  il  cui  pagamento  e'  solo  temporaneamente
sospeso, dovendo essere effettuato dal  concessionario  ad  Anas  dal
2028 in poi. 
    In questo modo, la norma addossa  sostanzialmente  a  carico  del
concessionario il costo dei  lavori,  interferendo  con  il  rapporto
concessorio in essere che non prevede, invero, a carico di Strada dei
Parchi   obblighi   di   manutenzione   straordinaria   della    rete
autostradale.  La  Convenzione  vigente,   avente   ad   oggetto   la
concessione delle Autostrade  A24  e  A25,  prevede  infatti  che  il
concessionario sia obbligato  ad  effettuare  i  soli  interventi  di
manutenzione ordinaria (art. 3.2.,  lettera  b):  «il  concessionario
provvede  ...  al  mantenimento  della  funzionalita'  delle   tratte
autostradali concesse attraverso la  manutenzione  e  la  riparazione
tempestiva delle stesse»; art. 3.2.,  lettera  h)  il  concessionario
provvede ... a presentare all'esame del concedente, entro il mese  di
novembre di  ciascun  anno,  il  programma  di  lavori  di  ordinaria
manutenzione  che  intende  eseguire   nell'anno   successivo»).   Al
contrario, per  quanto  riguarda  la  manutenzione  straordinaria  e'
previsto unicamente che «il concessionario provvede ... a  presentare
al  concedente,  per  l'approvazione,  i  progetti  di   manutenzione
straordinaria...» (art. 3.2., lettera i)). 
    Come  detto,  tuttavia,  l'art.  52-quinquies  fa   gravare   sul
concessionario  il  costo  per  il  finanziamento   dei   lavori   di
manutenzione  straordinaria,  tali  dovendo  essere  considerati  gli
interventi cui si riferisce la norma, i  quali  non  sono  intesi  ad
assicurare  l'esecuzione   di   opere   di   ripristino   conseguenti
all'ordinaria  usura  delle  strutture  autostradali,  ma   risultano
necessari per la messa in sicurezza delle arterie a seguito di eventi
sismici non prevedibili. Peraltro, la stessa norma,  nella  parte  in
cui sospende il pagamento delle rate relative  ai  canoni  concessori
per gli  anni  2015/2016,  di  importo  complessivamente  pari  ad  €
111.720.000,00, individua risorse non sufficienti  ad  assicurare  il
finanziamento dei lavori urgenti, tenuto conto che il costo dei  soli
lavori di cd. antiscalinamento e' stato quantificato  dal  MIT  in  €
167.456.289,05. 
    In tale contesto, invero, puo' ben accadere che non riuscendo  il
concessionario  a  sostenere  gli  oneri  derivanti  dalle   predette
obbligazioni,  venga  a  determinarsi  un   aumento   delle   tariffe
autostradali a carico dell'utenza regionale che usufruisce dell'A24 e
dell'A25, affinche' lo  stesso  concessionario  possa  procurarsi  le
risorse richieste per l'integrale finanziamento  dei  lavori  nonche'
quelle necessarie per il successivo versamento delle rate sospese, da
restituire ad Anas a partire dal 2028. 
    Sotto tali profili la norma risulta  gravemente  contraddittoria,
in quanto, pur essendo intesa ad assicurare  la  realizzazione  e  il
finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria,  fa  gravare,
come detto, il costo degli stessi sul concessionario e indirettamente
sulla collettivita' regionale. In cio' si palesa  la  violazione  del
principio di ragionevolezza,  il  quale,  come  chiarito  da  codesta
ecc.ma Corte, puo' derivare dalla «contraddittorieta' intrinseca  dei
precetti» contenuti nella norma (Corte  costituzionale,  11  dicembre
2013, n. 301) ovvero dalla «contraddittorieta' della norma con la sua
ratio» (Corte costituzionale, 5  dicembre  2008,  n.  399).  Piu'  in
particolare, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che  «il  principio  di
ragionevolezza e' dunque leso quando si accerti  l'esistenza  di  una
irrazionalita'   intra   legem,   intesa   come   «contraddittorieta'
intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore  e
la disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenza n. 416  del
2000)» (Corte costituzionale, 13 aprile 2017, n. 86);  ovvero  quando
«la legge manca il suo obiettivo e  tradisce  la  sua  ratio»  (Corte
costituzionale, 20 febbraio 1997, n. 43). 
    IV.1. Va poi precisato che la disposizione introduce in  capo  al
concessionario l'obbligo di versare le rate del  corrispettivo  della
concessione ad un soggetto, e cioe'  Anas,  diverso  dal  concedente,
individuato  invece  nel  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti. 
    Sul punto, invero, merita di essere  osservato  che  in  data  18
novembre 2009, Strada dei Parchi ha siglato con Anas  la  Convenzione
unica disciplinante «integralmente ed unitariamente il  rapporto  tra
il Concedente  ed  il  Concessionario  per  la  gestione  della  rete
autostradale, costituita dalle Autostrade  A24-A25  ...»  (cfr.  art.
2.1. Convenzione unica; doc. 7). 
    Tuttavia, per effetto dell'art. 36, decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, conv. modif. legge 15 luglio 2011, n.  111,  e  dell'art.  11,
comma 5, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, conv.  modif.  legge
24 febbraio 2012,  n.  14,  le  funzioni  di  concedente  della  rete
autostradale sono state attribuite al Ministero delle  infrastrutture
a decorrere dal 1° ottobre 2012. 
    In particolare, l'art. 36,  comma  3,  decreto-legge  n.  98/2011
cit., ha ridefinito le funzioni di Anas, stabilendo che «a  decorrere
dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede  ...  esclusivamente  a:  a)
costruire e gestire  le  strade,  ivi  incluse  quelle  sottoposte  a
pedaggio, e le autostrade  statali,  incassandone  tutte  le  entrate
relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;  b)  realizzare  il   progressivo   miglioramento   ed
adeguamento della rete delle strade  e  delle  autostrade  statali  e
della relativa segnaletica; c) curare l'acquisto, la costruzione,  la
conservazione, il miglioramento e l'incremento  dei  beni  mobili  ed
immobili destinati  al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
statali...» etc. 
    Lo  stesso  art.  36   cit.   ha   poi   previsto   l'istituzione
dell'«Agenzia per le infrastrutture stradali e  autostradali»  presso
il Ministero delle Infrastrutture e (comma  1)  e  ha  stabilito  che
entro la data del 30 settembre 2012  l'Agenzia  subentrasse  ad  Anas
«... nelle funzioni di concedente per le convenzioni in  essere  alla
stessa data. A decorrere  dalla  medesima  data  in  tutti  gli  atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i  concessionari
il riferimento fatto ad Anas  s.p.a.,  quale  ente  concedente,  deve
intendersi  sostituito,  ovunque   ripetuto,   con   il   riferimento
all'Agenzia ...» (comma 4). 
    Il successivo art. 11, comma 5, decreto-legge n.  216/2011  cit.,
ha stabilito che in caso di mancata adozione entro il termine del  30
settembre  2012  dello  statuto  di  detta  agenzia,   questa   fosse
«soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti  alla  medesima
... [fossero] trasferiti al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012». 
    Non essendosi registrata la  tempestiva  adozione  dello  statuto
dell'Agenzia entro il termine predetto, le sue  funzioni  sono  state
trasferite al Ministero, che e' dunque subentrato ad Anas in qualita'
di concedente nei rapporti di concessione  in  essere,  tra  i  quali
figura anche quello avente  ad  oggetto  le  Autostrade  A24  e  A25,
derivante dalla citata Convenzione del 18 novembre 2009. 
    In  tale  contesto,  il  pagamento  dei  canoni   relativi   alla
concessione delle predette autostrade va dunque effettuato da  Strada
dei Parchi a favore del MIT, quale soggetto concedente. Cio'  risulta
confermato dall'art. 3 lettera c)  della  Convenzione  cit.,  ove  si
stabilisce che «il concessionario assume l'obbligo  di  corrispondere
al  concedente  il   corrispettivo   della   concessione   ...».   La
disposizione   e'   dunque   chiarissima   nel   prevedere   che   il
concessionario non possa che versare il corrispettivo al  concedente,
in questo caso il Ministero, dovendosi escludere il diritto di  altri
soggetti - tra cui Anas - ad ottenere il versamento di tali somme. 
    Su tale vicenda,  peraltro,  la  giurisprudenza  ha  recentemente
chiarito che le norme sul subentro del  MIT  ad  Anas  «includono  il
complesso delle obbligazioni sorte a decorrere dal 1° ottobre  2012».
In conseguenza, sulla base di tali premesse si e'  ritenuto  che  «la
titolarita' del credito relativo  al  prezzo  della  concessione  per
l'anno 2015 va riconosciuta in capo al Mit  piuttosto  che  ad  Anas»
(Trib. Roma, sez. IX, 4 maggio 2017, R.G.A.C.C. n. 16968/17; doc. 8). 
    Tali rilievi suffragano evidentemente la conclusione secondo  cui
a seguito delle citate riforme legislative e del subentro del MIT  ad
Anas, non e' ipotizzabile che  l'art.  52-quinquies  preveda  che  il
concessionario  versi  il  corrispettivo  a  soggetti   diversi   dal
concedente, da individuarsi, come detto, nel solo MIT. 
    IV.2. Nel caso di specie, invero, l'art. 52-quinquies  interviene
su un rapporto concessorio in essere tra Strada  dei  Parchi  e  MIT,
sovrapponendo  ad  esso  una  disciplina  legislativa  del  tutto  in
contrasto con la normativa vigente - cioe' quella che ha riconosciuto
il MIT  come  concedente,  e  quindi  come  soggetto  legittimato  ad
ottenere il pagamento dei canoni concessori -  senza  alcun  espresso
intento  di  modificarla  o  abrogarla;  sembra  dunque  che  le  due
discipline   convivano,    essendo    tuttavia    pacificamente    in
contraddizione l'una con l'altra. 
    D'altra parte la norma interferisce, con  efficacia  retroattiva,
in un contenzioso gia' definito (Trib. Roma, sez. IX,  R.G.A.C.C.  n.
16968/2017 cit.: «la titolarita' del credito relativo al prezzo della
concessione per l'anno 2015 va riconosciuto in capo  al  MIT»)  e  si
pone in contrasto con i noti principi costituzionali  ed  europei  in
ordine ai rapporti tra legislazione e giurisdizione. 
    Sul punto e' risolutivo richiamare la giurisprudenza della  Corte
europea dei  diritti  dell'uomo,  secondo  cui  «il  principio  della
preminenza del diritto e la  nozione  di  processo  equo,  consacrati
dall'art. 6 della Convenzione, si oppongono, fatte  salve  prevalenti
necessita'  di   interesse   generale,   all'ingerenza   del   potere
legislativo nell'amministrazione della  giustizia  con  lo  scopo  di
influire sull'esito giudiziario di una controversia (v.  la  sentenza
nel caso Zielinski e Pradal & Gonzales c. Francia, GC,  par.  57;  la
sentenza 9 dicembre 1994 nel caso Raffinerie greche Stran  e  Stratis
Andreadis c. Grecia, serie A n. 301 B e la sentenza 22  ottobre  1997
nel caso Papageorgiou c. Grecia).» (Corte EDU, sez.  Grande  Chambre,
29 marzo 2006, ric. n. 36813/1997,  causa  Scordino  c.  Italia).  La
Corte ha dunque sancito il principio  che  vieta  al  legislatore  di
interferire sui giudizi in  corso  e,  a  fortiori,  su  quelli  gia'
definiti. 
    Il Giudice europeo  ha  altresi'  rimarcato  che  le  circostanze
addotte per giustificare misure retroattive da parte del  legislatore
devono essere intese in senso restrittivo e  che  il  solo  interesse
finanziario dello Stato non  consente  di  giustificare  l'intervento
retroattivo (pronunce 25 novembre 2010, Lilly France contro  Francia;
21 giugno 2007, Scanner de l'Ouest Lyonnais contro Francia; 9 gennaio
2007, Arnolin  contro  Francia;  11  aprile  2006,  Cabourdin  contro
Francia). 
    Peraltro, codesta  ecc.ma  Corte  ha  ritenuto  che  «violino  le
attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria cui spetta  la
tutela  dei  diritti  (art.  24  e  113  della  Costituzione)...»  le
disposizioni che «vanificano  i  risultati  dell'attivita'  difensiva
svolta» (Corte costituzionale,  7  novembre  2007,  n.  364),  e  che
costituiscono «limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi,
... «il rispetto del principio generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale  principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto  delle
funzioni  costituzionalmente   riservate   al   potere   giudiziario»
(sentenza n. 170 del 2013, nonche' sentenze n. 78 del 2012 e  n.  209
del 2010)» (Corte costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73).